Partiremo da un punto fermo e indiscutibile: le direttive del Dipartimento della Protezione Civile che è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale - con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) - ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi" (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Cost., secondo e terzo comma)"
Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare (o presidiare, monitorare, sorvegliare o vigilare che dir si voglia (in sostanza nulla cambia)).
Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).
Torneremo sull'argomento ogniqualvolta le nostre indicazioni possano aiutare quelle Associazioni serie e consce dei propri limiti senza che queste ultime comprimano il lodevole impegno che tutte insieme promuoviamo nella società che ci siamo dati. Ma una cosa è l'impegno gratuito un'altra è la legge.