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Ingresso animali in ascensore, è effettivamente consentito?
L’utilizzo dell’ascensore da parte del proprietario del cane che porta con sé il proprio animale, che ha rappresentato per anni un punto estremamente controverso ed è stato oggetto di forti contrasti in dottrina ed in giurisprudenza, sembra oggi aver raggiunto finalmente un punto di effettivo chiarimento.
Ripercorrendo le tappe di questo lungo viaggio, un punto fondamentale è senza dubbio costituito dalla riforma del condominio del 2012, che rinforza il valore dell’art. 1102 cc., in base al quale l’ascensore è una parte comune dell’edificio e tutti i condomini devono fruirne autonomamente, in egual misura e confacentemente con le loro necessità, e l’art. 1138 cc., che rende illegittimo qualsiasi regolamento condominiale che vieti sia di possedere (quindi a titolo di proprietà vera e propria) sia di detenere animali da affezione.
Se nel 2017 alcune sentenze sembravano aver ritenuto validi dei divieti inseriti all’interno di delibere condominiali approvati all’unanimità per motivi di igiene e sicurezza, le pronunce più recenti hanno finito per scardinare integralmente i residui di questo orientamento di pensiero che non prende in considerazione il benessere e i diritti degli animali, mettendo in luce che l’autonomia contrattuale dei privati, seppur fondamentale, non può mai prevalere sul diritto del proprietario a fruire degli spazi comuni dell’edificio né di godere appieno della compagnia del proprio animale senza problematiche e limitazioni.
Pertanto vietare l’accesso all’ascensore al proprietario del cane di un immobile presente nello stesso ma anche in un altro edificio altro non è che una grave ingiustificata limitazione delle norme sia in materia di proprietà che condominiali, ma anche solo delle norme ancor più stringenti ed inderogabili costituzionali in materia di libertà personale e di spostamento.
Vivere integralmente la compagnia del proprio animale significa farlo senza limitazioni, limitazioni che potrebbero diventare anche significative ed insormontabili e non essere un semplice “dispetto” degli altri condomini non amanti degli animali, si pensi al proprietario anziano di un cane che vive al settimo piano costretto da una delibera condominiale illegittima a fare due volte al giorno sette piani a piedi per portare fuori il proprio cane, magari a sua volta non più giovanissimo, e di taglia grande.
Pur non esistendo una sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione che si occupi esclusivamente dell’illegittimità del divieto di portare il cane in ascensore, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il possesso di un cane implica in automatico anche il diritto di transitare con lui negli spazi condominiali comuni per raggiungere senza limitazioni la propria abitazione; la sent. 26226/2006 ha ribadito infatti che ciascun condomino può fruire degli spazi comuni dell’edificio, purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca l’utilizzo agli altri.
Assodato che portare il cane in ascensore altro non è che un utilizzo pienamente legittimo della cosa comune e conseguentemente del proprio diritto di proprietà, il proprietario dovrà attenersi ovviamente a specifiche regole sulla sicurezza e sull’igiene evitando che l’animale sporchi e, nel caso in cui ciò accidentalmente si verifichi, pulendo, oltre a rispettare la sicurezza altrui e quindi accorciando il guinzaglio oppure portando in braccio il cane se le dimensioni lo consentano e portando con sé la museruola da mettergli negli spazi aperti al pubblico (non è obbligatoria in ascensore).
Per fortuna il nuovo spirito della legge, sempre attento alle nuove esigenze e diritti nascenti, considera l’animale da affezione a tutti gli effetti come parte della famiglia e pertanto, in caso di delibera condominiale che vieti l’ingresso di animali in ascensore o addirittura di possederli, è necessario impugnarla nel termine di 30 giorni che decorrono per i presenti dalla data della delibera e per gli assenti dal momento in cui si riceve il verbale dell’assemblea.
Prima di andare in tribunale, è obbligatorio il tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione trattandosi di materia condominiale, ma, prima di arrivare davanti al Giudice di Pace per chiedere di annullare la delibera condominiale illegittima sostenendo costi che possono arrivare ad alcune migliaia di euro tra contributo unificato, marche da bollo e soprattutto spese legali, nella maggior parte dei casi si può ottenere gratuitamente o quasi lo stesso risultato inviando una diffida via pec in proprio o tramite un legale all’amministratore di condominio in cui si chiede di annullare la delibera condominiale perché illegittima in quanto emanata in violazione dell’art.1138 cc..
A cura di Alba di Sandro, esperta in materie giuridiche, Guardie per l'Ambiente MOLISE